IN EVIDENZA - Ripresa delle attività

Il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, reca “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.
In particolare, l’art.6 (“Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”) del medesimo Decreto-Legge - stabilisce che nelle scuole secondarie di secondo grado:
con un caso di positività nella stessa classe
➢ l’attività didattica prosegua per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
con due o più casi di positività nella stessa classe
➢ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, o che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni), l’attività didattica prosegua in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 in regime sanitario di auto sorveglianza (in tal caso per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 direttamente a scuola);
➢ per gli altri studenti sia prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni che dovrà essere autorizzata dalla scuola a seguito di comunicazione alla e-mail istituzionale (leis04700x@istruzione.it); in tal caso si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, effettuato anche in centri privati abilitati.
Per i successivi cinque giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti indossano la mascherina FFP2.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Tutti sono invitati a prendere visione del Decreto-Legge in oggetto e ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Per ulteriori chiarimenti riviamo al sito iotornoascuola del Ministero dell'Istruzione.

Allegati

CIRCOLARE N. 294 Decreto-Legge 4 febbraio 2022

MI_GESTIONE EMERGENZA COVID-19 VADEMECUM

CIRCOLARE N.155 - COVID-19 – Ripresa delle Attività Didattiche dal 10-01-2022

CIRCOLARE N.154 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Art. del 4 decreto legge 7 gennaio 2022